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Sez. U, Sentenza n. 7339 del 27/07/1998 (Rv. 517511 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI DISCREZIONALI | Limiti posti dalla norma primaria del "neminem laedere" - Obbligo di osservanza della P.A. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517511-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI DISCREZIONALI

L'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche della norma primaria del "neminem laedere", per cui, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, dettati dall'art. 97 Cost., la pubblica amministrazione è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 cod. civ., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)