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Sez. 3, Sentenza n. 5353 del 02/10/1980 (Rv. 409227 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POTERE DOVERE DEL GIUDICE - ESERCIZIO - LIMITI - POTERE DI ESAME ANCHE IN FATTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409227-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POTERE DOVERE DEL GIUDICE - ESERCIZIO - LIMITI - POTERE DI ESAME ANCHE IN FATTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - SUSSISTENZA.*

L'Esercizio del potere-dovere del giudice di dare la qualificazione giuridica all'Azione svolta ed il nomen iuris al rapporto giuridico sostanziale anche in difformita delle deduzioni delle parti deve essere contenuto nei limiti dei fatti allegati e delle domande proposte, sicche non ne risultino violati il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e il divieto di sostituire d'ufficio un'Azione diversa a quella formalmente proposta. Nell'indagine tesa ad accertare se i giudici del merito abbiano ecceduto dai limiti sopra indicati, la Corte di Cassazione ha poteri di esame anche in fatto, trattandosi di riscontrare la esistenza di eventuali errores in procedendo per eccesso di potere giurisdizionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)