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Sez. 3, Sentenza n. 1361 del 08/02/1988 (Rv. 457506 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - IN DIFFORMITÀ DELLE DEDUZIONI DELLE PARTI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457506-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - IN DIFFORMITÀ DELLE DEDUZIONI DELLE PARTI - LIMITI.*

Il potere-dovere del giudice di dare la qualificazione giuridica dell'Azione svolta ed il nomen iuris al rapporto giuridico sostanziale, anche in difformità delle deduzioni delle parti, deve essere contenuto nei limiti dei fatti allegati e delle domande proposte, sicché non risultino violati il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed il divieto di sostituire d'ufficio un'Azione diversa da quella formalmente proposta. Pertanto, qualora il locatore fondi la sua domanda di recesso dal contratto di locazione d'immobile urbano sulla necessità di adibire l'immobile stesso a proprio uso abitativo, il giudice non ha il potere di esaminare se ricorrano i presupposti di altra ipotesi di cessazione del rapporto locativo (nella specie, ai sensi dell'art. 71 della legge n. 392 del 1978 trattandosi di locazione alberghiera), dovendosi limitare ad accogliere o rigettare la domanda di necessità, a seconda della sua fondatezza o meno. (V 269/85, mass n 438494, sulla seconda parte; (Conf 6647/82, mass n 424279, sulla prima parte; (Conf 6502/81, mass n 417347; (Conf 5353/80, mass n 409227).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 n. 1 CORTE COST., Decreto Legge 28/10/1977 num. 778 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)