Sez. L, Sentenza n. 22458 del 29/11/2004 (Rv. 578147 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Preminenza del criterio letterale - Condizioni - Fattispecie relativa al premio per le sostituzioni previsto dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, il criterio letterale deve essere privilegiato, a condizione che l'indagine extra - testuale confermi la coerenza tra la lettera della dichiarazione e la volontà delle parti e che quindi effettivamente la prima consenta di cogliere la comune intenzione dei contraenti. (Nella specie la Corte, rigettando il ricorso, ha rilevato che non è illogica ed è altresì imposta dal principio sancito dall'art. 36 Cost. la interpretazione estensiva dell'art. 29 dell'allegato 7 al CCNL per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, riguardante il premio per le sostituzioni, sino a ricomprendere il riconoscimento della attribuzione economica anche nell'ipotesi di espletamento del servizio incombente sul dipendente mancante e pure ove tale mancanza sia dovuta a cronica carenza di personale.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)