Sez. 1, Sentenza n. 4127 del 16/06/1983 (Rv. 429075 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - SVALUTAZIONE MONETARIA - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA AD OPERA DELLA P.A. DI UN FONDO, E SUCCESSIVA TRASFORMAZIONE CON IRREVERSIBILE DESTINAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - RISARCIMENTO DEL DANNO IN FAVORE DEL PRIVATO - COMPUTO - CRITERI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - SVALUTAZIONE MONETARIA - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA AD OPERA DELLA P.A. DI UN FONDO, E SUCCESSIVA TRASFORMAZIONE CON IRREVERSIBILE DESTINAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - RISARCIMENTO DEL DANNO IN FAVORE DEL PRIVATO - COMPUTO - CRITERI.*
Qualora la pubblica amministrazione occupi illegittimamente un fondo, e successivamente lo trasformi radicalmente, con irreversibile destinazione alla realizzazione di opera pubblica, al privato deve riconoscersi, a titolo di risarcimento del danno, una somma corrispondente al valore del bene alla data del verificarsi di detta radicale trasformazione (la quale configura un fatto illecito istantaneo), da rivalutarsi in base al mutato potere d'acquisto della moneta al momento della decisione, e da maggiorarsi con gli interessi compensativi per il ritardo nel pagamento, a decorrere dalla medesima data di detta radicale trasformazione, nonché una somma corrispondente al valore dei frutti non percetti, per il periodo intercorrente fra l'inizio dell'occupazione e l'irreversibilità della stessa, che va analogamente rivalutata, e maggiorata degli interessi decorrenti dalla data di maturazione di tali frutti, anche nel caso in cui essa sia quantificata con il criterio degli interessi legali su detto valore del terreno. (V 1464/83, mass n 426292).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)