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Sez. 1, Sentenza n. 6426 del 23/07/1987 (Rv. 454706 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE - MANCATA O INVALIDA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO ED ALCUNI DEI CONTRIBUENTI OBBLIGATI IN SOLIDO - EFFETTI TRA LA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E TALI CONDEBITORI - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA DEL DIRITTO ALL'ACCERTAMENTO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454706-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE - MANCATA O INVALIDA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO ED ALCUNI DEI CONTRIBUENTI OBBLIGATI IN SOLIDO - EFFETTI TRA LA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E TALI CONDEBITORI - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA DEL DIRITTO ALL'ACCERTAMENTO - CONSEGUENZE.*

Alla stregua della disciplina dettata dal codice civile riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile - in Mancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, deve ritenersi che l'avviso di accertamento (nella specie, in tema di imposta di registro sotto il vigore del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269) che sia validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega nei confronti di costoro tutti gli effetti che gli sono propri, mentre nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, pur non essendo idoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo, determina pur sempre l'effetto conservativo di impedire la decadenza per l'amministrazione stessa dal diritto all'accertamento consentendole conseguentemente la notifica o la rinnovazione della notifica anche dopo la scadenza del termine all'uopo stabilito. (Conf 1503/78, mass n 390886).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 34, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 20 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)