Sez. 3, Sentenza n. 375 del 15/02/1971 (Rv. 349950 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE - ESISTENZA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE O DI COMODATO RELATIVI AI BENI PIGNORATI - PRESUNZIONE DI PROPRIETA O DI ALTRO DIRITTO REALE SUI BENI STESSI A FAVORE DEL TERZO OPPONENTE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE - ESISTENZA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE O DI COMODATO RELATIVI AI BENI PIGNORATI - PRESUNZIONE DI PROPRIETA O DI ALTRO DIRITTO REALE SUI BENI STESSI A FAVORE DEL TERZO OPPONENTE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
Ai fini delle opposizioni di terzo a procedure esecutive, i contratti di locazione o di comodato non possono costituire, di per se, fonti di prova per presunzione dell'inerenza al terzo opponente della proprieta o di altro diritto reale sui beni pignorati, oggetto di tali contratti. (V 2728'69, mass n 342424' 1532'68, mass n 333229).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)