Sez. 3, Sentenza n. 1532 del 16/05/1968 (Rv. 333229 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - LIMITAZIONI DELLA PROVA - DIRITTO DEL TERZO SUI BENI PIGNORATI - PROVA TESTIMONIALE E PRESUNZIONI - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI COMODATO.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - LIMITAZIONI DELLA PROVA - DIRITTO DEL TERZO SUI BENI PIGNORATI - PROVA TESTIMONIALE E PRESUNZIONI - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI COMODATO.*
Ai fini dell'opposizione di terzo all'esecuzione, il divieto della prova testimoniale sancito dall'art. 621 cod. proc. civ.non si riferisce soltanto all'affidamento dei beni pignorati al debitore, ma anche al diritto su di essi preteso dal terzo opponente, per il cui accertamento non sono in conseguenza ammesse neppure le presunzioni. La dimostrazione che il terzo opponente e titolare del diritto di proprieta o di altro diritto reale sui beni pignorati non puo essere fornita mediante la deduzione che il terzo ha diritto alla restituzione di tali beni, da lui concessi in comodato al debitore pignorato, poiche da tale contratto sorge soltanto un'Azione personale con effetti limitati ai soggetti del rapporto obbligatorio, e non gia un'Azione diretta a sottrarre all'esecuzione i beni sottoposti a pignoramento e poiche il comodato, al pari della locazione, non postula necessariamente la proprieta del comodante sulle cose comodate, essendo sufficiente che, al momento della stipulazione del contratto, il comodante ne abbia l'uso e il godimento. (V. 568-65 2285-64 2742-58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1803, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)