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Sez. 1, Sentenza n. 5664 del 10/04/2003 (Rv. 563513 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Danno non patrimoniale - Società di persone - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563513-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, va esteso anche alle società di persone il principio, valevole per le persone giuridiche, secondo cui il danno non patrimoniale non è ravvisabile sulla scorta della mera tensione o preoccupazione che detta durata sia in grado di arrecare - vertendosi in tema di riflessi sull'equilibrio psichico, sulla sfera dei sentimenti e degli affetti, propri soltanto della persona fisica - ma può dipendere solo dalla compromissione di quei diritti immateriali della personalità che sono compatibili con l'assenza della fisicità, quali i diritti all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine ed alla reputazione e, dunque, è ipotizzabile alla condizione che la controversia, in relazione al cui eccessivo protrarsi si chieda riparazione, coinvolga, direttamente o indirettamente, gli indicati diritti, di modo che viene correttamente escluso quando la domanda abbia consistenza soltanto patrimoniale, e non si alleghi per il ritardo della pronuncia su di essa alcun effetto pregiudizievole per detti diritti. Le società di persone, infatti, pur essendo prive di personalità giuridica, sono munite di propria soggettività e sono parte in causa nelle controversie - comprese quelle per l'equa riparazione di cui trattasi - riguardanti i rapporti ad esse direttamente riferibili quale centro autonomo d'imputazione di diritti e doveri; né rileva in proposito l'eventuale disagio psichico del socio o dell'amministratore della società, trattandosi del turbamento di un soggetto diverso dalla parte.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)