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Sez. 3, Sentenza n. 6567 del 24/10/2023 Cc. (dep. 14/02/2024) Rv. 285950-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione - Mancato rispetto, da parte del pubblico ministero, del termine di 48 ore per la presentazione della richiesta di convalida - Conseguenze - Inefficacia della misura - Convalida, da parte del giudice per le indagini preliminari, nel rispetto del termine di 96 ore - Effetto sanante - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285950-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

In tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni agonistiche, il mancato rispetto, da parte del pubblico ministero, del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore per la presentazione della richiesta di convalida comporta l'inefficacia della misura, pur ove la convalida del giudice sia intervenuta nel termine complessivo di novantasei ore da detta notifica. (Diff.: n. 21834 del 2004, Rv. 228211).

Legge del 1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge del 1989 num. 401 art. 6 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)