Sez. 3, Sentenza n. 2345 del 07/06/1977 (Rv. 386059 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - CONDIZIONI - COSA IN CUSTODIA COSTITUENTE UN ELEMENTO MERAMENTE PASSIVO NELLA DINAMICA DELL'INFORTUNIO - PRESUNZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (AVVENTORE DI UN ESERCIZIO PUBBLICO; LESIONI RIPORTATE NEL CADERE SU UNO SCALINO).*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - CONDIZIONI - COSA IN CUSTODIA COSTITUENTE UN ELEMENTO MERAMENTE PASSIVO NELLA DINAMICA DELL'INFORTUNIO - PRESUNZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (AVVENTORE DI UN ESERCIZIO PUBBLICO; LESIONI RIPORTATE NEL CADERE SU UNO SCALINO).*
La presunzione di responsabilita per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, prevista dall'art 2051 cod civ, postula che il danno costituisca effetto prodotto dalle cose medesime, in relazione alla loro intrinseca pericolosita, tanto originaria, quanto sopravvenuta, ancorche per l'intervento di agenti esterni. Tale presunzione, pertanto, va esclusa con riguardo all'evento dannoso nel quale la cosa in custodia abbia avuto un ruolo di elemento meramente passivo nella dinamica dell'infortunio. (nella specie, l'avventore di un Esercizio pubblico aveva riportato lesioni nel cadere su uno scalino, che era risultato perfettamente avvistabile, nonche ben costruito ed integro. La SC ha negato, a carico del gestore dell'Esercizio, l'applicabilita della citata norma, per difetto dei presupposti sopra enunciati). (V 280/75, mass n 373492; (V 1698/73, mass n 364619).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)