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Sez. 2, Sentenza n. 3342 del 18/03/1992 (Rv. 476318 - 01)

Procedimento civile - Legittimazione - Passiva | Perito - Onorari - Liquidazione in un procedimento penale - Provvedimento - Opposizione - Legittimazione passiva nel relativo giudizio - Ministero della giustizia - Spettanza.
Stato
decisa il 1992-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476318-01

Procedimento civile - Legittimazione - Passiva

Il Ministero della giustizia è legittimato passivamente nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento con cui il giudice liquida gli onorari del perito, in un procedimento penale, atteso che sul bilancio di detta amministrazione è imputata, la spesa per i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, avendo carattere del tutto eccezionale la disposizione della l. 8 luglio 1980 n. 319 che prevede alla copertura finanziaria del maggior onere derivante dalla attuazione della legge stessa per l'anno 1980, mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 24, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 232 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)