Sez. 1, Sentenza n. 5132 del 04/06/1996 (Rv. 497951 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Opposizione - Legittimazione passiva - Pubblico Ministero - Sussistenza - Ministero di Grazia e Giustizia - Esclusione -.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Il Ministero di Grazia e Giustizia non è parte, tantomeno necessaria, nel procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante ad un perito per le sue prestazioni nell'ambito di un procedimento penale previsto dall'art. 11 quinto comma della legge 8 luglio 1980 n. 389, posto che detta norma, da un canto, attribuisce la legittimazione all'impugnazione al "Pubblico Ministero" che ha nominato l'ausiliare o che esercita le sue funzioni presso il giudice che ha provveduto a tale nomina e, dall'altro, non prevede una concorrente legittimazione del Ministero o un suo potere di intervento, né prevede che a quella Amministrazione sia data alcuna comunicazione del decreto di liquidazione o della pendenza del procedimento di opposizione.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)