Sez. 1, Sentenza n. 6369 del 05/06/1991 (Rv. 472542 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - In genere | Decreto del giudice delegato emesso in funzione del potere di direzione e vigilanza sull'attività del curatore - Provvedimento confermativo del Tribunale fallimentare - Natura - Ricorribilità in Cassazione - Esclusione - Incidenza riflessa del provvedimento sui diritti soggettivi delle parti aventi rapporti con il fallimento - Ininfluenza - Tutela dei diritti delle parti - Mezzi.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - In genere
Il provvedimento del Tribunale fallimentare, confermativo del decreto del giudice delegato, emesso in funzione del potere amministrativo di direzione e di vigilanza sull'attività del curatore (nella specie, decreto di revoca di precedente autorizzazione ad affitto di azienda, intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto), ancorché incidente di riflesso su diritti soggettivi delle parti che hanno rapporti con il fallimento, ha natura ordinatoria e non è suscettibile di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., mentre le pretese vantate dalle parti stesse, nei confronti del fallimento ed in relazione a tali rapporti, possono trovare tutela con gli strumenti ed i mezzi che l'ordinamento appresta in sede contenziosa contro l'attività negoziale - ove illegittima e lesiva dei diritti dei terzi - compiuta dal curatore, quale organo dell'amministrazione fallimentare.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)