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Sez. 1, Sentenza n. 6909 del 30/07/1996 (Rv. 498887 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Autorizzazione del curatore, da parte del giudice delegato, a svolgere attività negoziale - Reclamo - Decreto del tribunale fallimentare di rigetto del reclamo - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498887-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI

Il decreto con il quale il Tribunale fallimentare respinge il reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato autorizza il curatore a svolgere un'attività negoziale non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all'esercizio della funzione di controllo svolta al fine di integrare i poteri negoziali di cui il curatore è già investito, e pertanto non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (nella specie, il giudice delegato aveva autorizzato il curatore del fallimento di una società di leasing ad esercitare la facoltà di scioglimento da tutti i contratti di "factoring" stipulati).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 73, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)