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Sez. 1, Sentenza n. 2774 del 27/11/1995 Ud. (dep. 15/03/1996) Rv. 204136 - 01

Prove - Mezzi di prova - Documenti - Prova documentale | Atti compiuti da autorità giudiziaria straniera ed atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera - Possibilità di acquisizione - Sussistenza - Utilizzazione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204136-01

Prove - Mezzi di prova - Documenti - Prova documentale

In materia di prove documentali, poiché il nuovo sistema processuale, oltre alle regole di carattere generale dettate dagli artt. 234 e 238 cod. proc. pen., contiene una specifica disposizione - l'art. 78 delle disposizioni di attuazione, che consente l'acquisizione di atti compiuti da una autorità giudiziaria straniera, nonché, indipendentemente dal consenso delle parti, di atti non ripetibili, compiuti dalla polizia straniera, dopo l'esame testimoniale dei loro autori - devono ritenersi valide ed utilizzabili le intercettazioni telefoniche eseguite all'estero, nella certezza (nella specie fondata sulla deposizione degli agenti della polizia straniera operanti) della loro esecuzione nel pieno rispetto della legge processuale locale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 238 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 78, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)