Sez. U, Sentenza n. 5126 del 26/05/1994 (Rv. 486775 - 01)
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere | Licenziamento intimato ad una dipendente dell'"Accademie de France a Rome", addetta a mansioni correlate all'attività pubblicistica dell'ente - Domanda di accertamento della relativa illegittimità - Giurisdizione del giudice italiano - Insussistenza.
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere
Il giudice italiano difetta di giurisdizione in ordine alla domanda proposta contro l'"Accademie de France a Rome" e volta a conseguire la dichiarazione dell'illegittimità del licenziamento intimato ad una dipendente addetta a mansioni correlate all'attività pubblicistica della convenuta, con conseguente obbligo di reintegrazione ai sensi della legge n. 300 del 1970, operando al riguardo - sia per la natura pubblicistica di detta "Accademie" (istituzione costituente parte integrante dello Stato francese) sia in base agli accordi culturali italo-francesi di cui alla legge di esecuzione 30 luglio 1952 n. 1177 - il principio (recepito dall'art. 10 Cost.) "par in parem non habet jurisdictionem" ed investendo dette domande i poteri pubblicistici dell'ente straniero circa l'organizzazione di suoi uffici e servizi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)