Sez. U, Sentenza n. 120 del 12/03/1999 (Rv. 524051 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Rapporto di lavoro tra cittadino italiano e Stato estero - Giurisdizione del giudice italiano - Limiti - Domanda di pronuncia di illegittimità del licenziamento e sulle relative conseguenze - Giurisdizione italiana - Esclusione - Domanda di pagamento di differenze retributive - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI
Con riguardo al rapporto di lavoro subordinato tra il cittadino italiano ed uno Stato estero, la giurisdizione del giudice italiano è esclusa in ordine alla domanda di pronuncia di illegittimità del licenziamento e alle conseguenti domande di reintegrazione e di risarcimento del danno, mentre sussiste in ordine alla domanda di pagamento di differenze retributive, trattandosi di domanda che ha ad oggetto aspetti esclusivamente patrimoniali del rapporto, il cui esame non esige sindacato in ordine ai poteri pubblicistici dello Stato estero.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 30/07/1952 num. 1177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)