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Sez. L, Sentenza n. 1786 del 01/03/1985 (Rv. 439731 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - OCCUPAZIONI RICHIEDENTI UN LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA - PRESTAZIONI DEI COMMESSI DI NEGOZIO NELLE CITTÀ CON MENO DI CINQUANTAMILA ABITANTI - INCLUSIONE - LIMITI - DIRITTO DI TALI LAVORATORI AL COMPENSO MAGGIORATO IN MANCANZA DELL'ORDINANZA PREFETTIZIA EX R.D. N. 2657 DEL 1923 - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439731-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - OCCUPAZIONI RICHIEDENTI UN LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA - PRESTAZIONI DEI COMMESSI DI NEGOZIO NELLE CITTÀ CON MENO DI CINQUANTAMILA ABITANTI - INCLUSIONE - LIMITI - DIRITTO DI TALI LAVORATORI AL COMPENSO MAGGIORATO IN MANCANZA DELL'ORDINANZA PREFETTIZIA EX R.D. N. 2657 DEL 1923 - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

Fra le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, sottratte, ai sensi dell'art. 3 del R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, alla disciplina della durata massima della giornata lavorativa, stabilita per il lavoro continuativo dall'art. 1 dello stesso decreto, rientrano, ai sensi del n. 14 della tabella approvata con R.d. 6 dicembre 1923 n. 2657, anche quelle dei commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti, salvo che il lavoro dei medesimi sia dichiarato effettivo e non discontinuo con l'ordinanza prefettizia prevista da tale disposizione. Ne consegue che il diritto di tali lavoratori al compenso per il lavoro straordinario (con la relativa maggiorazione) non può essere riconosciuto in Mancanza del provvedimento prefettizio predetto, salvo l'accertamento, da parte del giudice, che il lavoro da essi prestato oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei loro confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto, irrazionale e pregiudizievole del bene - costituzionalmente tutelato - dell'integrità fisica dei lavoratori stessi. (V 54/82, mass n 417738).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 06/12/1923 num. 2657 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)