Sez. 5, Sentenza n. 32461 del 22/03/2013 Ud. (dep. 25/07/2013) Rv. 257115 - 01
RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE | Responsabilità dell'imprenditore per fatto commesso da dipendente - Nesso di occasionalità necessaria tra fatto illecito e mansioni svolte - Sufficienza - Fattispecie.
RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE
Ai fini della sussistenza della responsabilità civile dell'imprenditore per fatto illecito commesso dal dipendente, non è necessaria l'esistenza di uno stabile rapporto di lavoro subordinato essendo sufficiente che l'autore del fatto illecito sia legato all'imprenditore temporaneamente od occasionalmente e che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso.(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto civilmente responsabile del reato di lesioni volontarie aggravate una società che gestiva una casa di riposo per anziani presso la quale l'imputata svolgeva mansioni di assistente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 583 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)