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Sez. 6, Sentenza n. 17049 del 14/04/2011 Ud. (dep. 03/05/2011) Rv. 250498 - 01

RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE | Nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito e le mansioni svolte - Caratteristiche - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250498-01

RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE

Ai fini della responsabilità civile per fatto illecito commesso dal dipendente, è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti da questo svolti, anche se il dipendente ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto civilmente responsabile del reato di maltrattamento di minori una cooperativa appaltatrice del servizio di assistenza in favore dei bambini di un nido, presso il quale le imputate avevano svolto l'attività di maestre educatrici alle dipendenze della predetta cooperativa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)