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Sez. 3, Sentenza n. 36503 del 02/07/2002 Ud. (dep. 31/10/2002) Rv. 222614 - 01

RESPONSABILE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito e le mansioni svolte - Caratteristiche - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222614-01

RESPONSABILE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Ai fini della responsabilità civile per fatto illecito commesso dal dipendente, è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti da questo svolti, anche se il dipendente ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso la responsabilità civile del Ministero della Pubblica Istruzione per gli atti di violenza sessuale compiuti dal maestro di una scuola elementare in danno di sue alunne).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)