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Sez. 3 - , Sentenza n. 30281 del 15/04/2021 Cc. (dep. 03/08/2021) Rv. 281920 - 01

SPORT | Turbative in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive - Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia - Giudizio di convalida - Memorie difensive - Inoltro a mezzo PEC - Accertamento della ricezione dell’atto - Onere della parte - Sussistenza.
Stato
decisa il 2021-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281920-01

SPORT

Nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'ufficio di pubblica sicurezza, è onere della parte, che abbia inteso inoltrare una memoria difensiva a mezzo posta elettronica certificata, accertarsi del regolare arrivo del documento e della sua tempestiva presentazione al giudice procedente.(In motivazione la Corte ha precisato che detto onere consegue alla scelta di utilizzare una modalità di comunicazione non istituzionale che, come tale, non presuppone una organizzazione normativamente disciplinata del controllo, del recepimento e della trasmissione al giudice degli atti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)