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Sez. 1, Sentenza n. 1904 del 16/11/2017 Ud. (dep. 17/01/2018) Rv. 272049 - 01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI | Istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore - Invio a mezzo telefax - Inammissibilità - Esclusione - Esame della richiesta - Necessità - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272049-01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI

La richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile, ma l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi, in sede di impugnazione, dell'omesso esame della richiesta stessa, di accertarsi - mediante un sostituto processuale, un addetto di studio o un'interlocuzione telefonica -del regolare pervenimento del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente. (In motivazione, la Corte ha precisato che, solo nel caso in cui l'impedimento - improvvisamente ed inevitabilmente insorto - sia tale da precludere al difensore qualsiasi possibilità di attivazione, il medesimo è esentato dalle indicate verifiche, salvo l'onere di provare le circostanze che le hanno rese inattuabili).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)