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Sez. 3, Sentenza n. 19066 del 05/09/2006 (Rv. 592043 - 01)

MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Mediazione negoziale atipica - Configurabilità - Presupposti - Assoggettabilità della stessa alla disciplina di cui alla legge n. 39 del 1989 - Conseguenze in caso di esercizio della relativa attività da parte di soggetto non iscritto nell'apposito albo dei mediatori - Spettanza della provvigione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592043-01

MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

È configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un affare, incaricati altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni. Essa rientra nell'ambito di applicabilità della disposizione prevista dall'art. 2, comma quarto, della legge n. 39 del 1989, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione, stante la rilevanza, nell'atipicità, che assume il connotato della mediazione, alla quale si accompagna l'attività ulteriore in vista della conclusione dell'affare. Pertanto, anche per l'esercizio di questa attività è richiesta l'iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione di cui al menzionato art. 2 della citata legge n. 39 del 1989, ragion per cui il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, il diritto alla provvigione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza che aveva, per l'appunto, ravvisato la sussistenza di un caso di mediazione atipica nell'ipotesi in cui un soggetto aveva, da un lato, ricevuto mandato in esclusiva da parte di alcuni soggetti a reperire acquirenti per il ristorante di loro proprietà e, dall'altro, da un terza persona ad acquistare lo stesso ristorante, così escludendo il diritto alla provvigione in favore del mediatore non iscritto nell'apposito albo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1756, Legge 03/02/1989 num. 39 art. 2, Legge 03/02/1989 num. 39 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)