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Sez. 5, Sentenza n. 19586 del 31/03/2010 Cc. (dep. 24/05/2010) Rv. 247513 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Condanna del coimputato per reato dal quale altri siano assolti in virtù di ragioni procedurali e a seguito di mutamento giurisprudenziale - Inconciliabilità tra giudicati, ex art. 630, comma primo, lett. a, cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247513-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI

Non sussiste l'inconciliabilità tra giudicati che legittima (art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.) la richiesta di revisione qualora l'assoluzione dei coimputati sia pronunciata, oltre che in virtù di ragioni procedurali (nella specie limitata efficacia probatoria delle dichiarazioni accusatorie del coimputato in assenza di riscontri), in base a un mutamento giurisprudenziale, dovuto all'intervento delle Sezioni Unite. (La Corte ha osservato che la previsione di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non prevede la possibilità di rivalutare lo stesso fatto, sotto il profilo giuridico della sua punibilità, per via della difforme interpretazione della norma penale operata in altra sentenza a carico dei correi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)