Sez. 1, Sentenza n. 35756 del 30/05/2019 Cc. (dep. 06/08/2019) Rv. 278481 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Confisca - Richiesta di revoca ex art. 7, legge 1423 del 1956 - Sopravvenuto mutamento di giurisprudenza - "Fatto nuovo" rilevante - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
In tema di confisca di prevenzione, il diverso indirizzo giurisprudenziale consolidatosi successivamente al provvedimento definitivo, anche se sancito dalle Sezioni Unite, non costituisce "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non traducendosi nella modifica delle disposizioni di legge che regolano la specifica materia. (Conf. Sez. 1, n. 10579/2020, non mass.)
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)