Sez. 3, Sentenza n. 5416 del 12/05/1993 (Rv. 482318 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - In genere | Limitazione dell'obbligazione indennitaria al massimale pattuito - Prova del massimale - Onere a carico dell'assicuratore - Produzione del documento contrattuale - Necessità - Limiti.
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - In genere
L'allegazione dell'assicuratore della responsabilità civile automobilistica della limitazione della propria obbligazione indennitaria al massimale pattuito concerne un fatto impeditivo dell'accoglimento della domanda nell'importo richiesto dal danneggiato. L'onere della prova del massimale incombe pertanto sull'assicuratore e dev'essere soddisfatto ex art. 1888 cod. civ., trattandosi di una delle parti contraenti, mediante la produzione del documento contrattuale, salva restando la prova testimoniale soltanto nel caso di perdita del documento ai sensi dell'art. 2725 cod. civ. (che richiama solo l'art. 2724 n. 3 cod. civ.), e non in quello dell'esistenza di un principio di prova scritta (art. 2724 n. 1 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)