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Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/09/2012 (Rv. 623760 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Prova del massimale - Onere - Riparto - Criteri.
Stato
decisa il 2012-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623760-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE

Nella controversia tra l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli ed il terzo danneggiato, l'onere di provare la misura del massimale assicurato grava sul primo; tale prova, tuttavia, può essere data sia attraverso la produzione in giudizio della polizza, sia attraverso l'esibizione di altri documenti, dai quali sia desumibile il contenuto del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 2969, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 128, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 144

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)