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Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 07/08/1967 (Rv. 329230 - 01)

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - NON USO - INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329230-01

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - NON USO - INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Salvo che abbia ad oggetto una cosa produttiva o tale per cui l'uso sia necessario alla conservazione della stessa, non sussiste a carico del conduttore, nel contratto di locazione, uno specifico Obbligo di uso ed un conseguente divieto di non uso. Il non uso della cosa locata non costituisce, quindi, inadempienza contrattuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)