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Sez. L, Sentenza n. 9803 del 20/09/1991 (Rv. 473944 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa | Conversione d'ufficio in licenziamento per giustificato motivo soggettivo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473944-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa

La giusta causa ed il giustificato motivo di licenziamento costituiscono qualificazioni giuridiche di comportamenti egualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l'una con effetto immediato, l'altra con preavviso; pertanto è ammissibile la conversione d'ufficio di un licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo ad opera del giudice il quale, adito con l'impugnativa da parte del lavoratore del licenziamento intimatogli, attribuisca al fatto addebitato a quest'ultimo dal datore di lavoro la minore gravità propria del giustificato motivo soggettivo, essendo la modificazione del titolo del recesso conseguenza soltanto di una diversa qualificazione, da parte del giudice, della situazione di fatto posta a fondamento del provvedimento espulsivo senza necessità di indagine circa una specifica volontà del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)