diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12769 del 27/09/2000 (Rv. 540523 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE | Inadempimento del lavoratore - Licenziamento per giustificato motivo - Applicabilità - Presupposti - Mancata previsione nel codice disciplinare - Irrilevanza - Impugnativa in giudizio di licenziamento per giusta causa - Insussistenza della necessaria gravità delle mancanze del lavoratore - Esame d'ufficio della adeguatezza del licenziamento con preavviso - Necessità - Conseguenze - Denunciabilità con l'appello dell'omesso accertamento.
Stato
decisa il 2000-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540523-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE

In caso di inadempimento del lavoratore è irrogabile - ove l'inadempimento abbia la gravità richiesta dalla legge - il licenziamento con preavviso, anche se questo provvedimento non è previsto dal "codice disciplinare", stante il suo carattere "ontologicamente" disciplinare, e il giudice davanti a cui sia impugnato un licenziamento disciplinare in tronco, qualora ritenga eccessiva tale sanzione, deve anche d'ufficio valutare se sussistono i presupposti della sanzione estintiva meno grave, con la conseguenza che la mancanza di tale accertamento, pur non sollecitato dal datore di lavoro nel corso del giudizio di primo grado, può costituire motivo di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)