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Sez. 4, Sentenza n. 22140 del 03/05/2023 Cc. (dep. 23/05/2023) Rv. 284645 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Appello cautelare – Applicabilità degli oneri formali previsti, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dal novellato art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2023-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284645-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di impugnazioni, è esclusa l'applicabilità all'appello cautelare degli specifici oneri formali previsti, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che le indicate disposizioni stabiliscono adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di merito di secondo grado e, pertanto, non sono astrattamente inquadrabili nel novero dei principi generali che regolano il sistema impugnatorio.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 3 lett. D, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89, Legge 04/10/2021 num. 134 art. 1 com. 13 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)