diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1996 del 08/04/1981 (Rv. 412703 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE - RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - INTERESSI - LIQUIDABILITA.*
Stato
decisa il 1981-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412703-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE - RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - INTERESSI - LIQUIDABILITA.*

L'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria - quale e il mancato pagamento di una fornitura di merce da parte dell'acquirente - ancorche non comporti, in Mancanza di una espressa pretesa risarcitoria, una rivalutazione della somma dovuta in relazione al diminuito potere d'acquisto della moneta, comporta in ogni caso il pagamento degli interessi legali dal giorno della mora, ai sensi dell'art 1224 cod civ. (Conf 3776/79, mass n 400218, sulla prima parte; (Conf 5572/79, mass n 402167).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)