Sez. 3, Sentenza n. 4161 del 15/07/1982 (Rv. 422133 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE CONVENZIONALE PER ACCORDO TRA LE PARTI - CONSEGUENZE - CONVERSIONE DEL DEBITO DI VALORE IN DEBITO DI VALUTA - MORA DEL DEBITORE - RISARCIMENTO DA SVALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE CONVENZIONALE PER ACCORDO TRA LE PARTI - CONSEGUENZE - CONVERSIONE DEL DEBITO DI VALORE IN DEBITO DI VALUTA - MORA DEL DEBITORE - RISARCIMENTO DA SVALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'accordo con il quale le parti provvedono a definire l'entità del danno, realizza la liquidazione convenzionale del danno medesimo per mezzo di un negozio di accertamento, avente funzione dispositiva, con il quale il danno viene sottoposto a valutazione e quantificato in una somma di danaro, la quale diviene l'oggetto di un rapporto obbligatorio autonomo derivante dal contratto, che sostituisce quello dell'obbligazione ex delicto. Conseguentemente, analogamente alla liquidazione del danno operata dalla sentenza, da quel momento il debito di valore si converte in debito di valuta e, in caso di mora, il creditore può ottenere il risarcimento del danno da ulteriore svalutazione solo ove avanzi specifica richiesta in tal senso e fornisca la relativa prova, con esclusione di una rivalutazione automatica. (V 1818/82, mass n 419661; (V 1996/81, mass n 412703; (V 1384/80, mass n 404920; (V 3776/79, mass n 400217).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)