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Sez. 5, Sentenza n. 12133 del 01/12/2011 Ud. (dep. 30/03/2012) Rv. 252163 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falsa attestazione, in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione, presentata alla Motorizzazione Civile - Integrazione del delitto di cui all'art. 483 cod. pen.
Stato
decisa il 2011-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252163-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che attesti, in sede di dichiarazione sostitutiva, presentata alla Motorizzazione Civile, di non avere conseguito la licenza media al fine di accedere a modalità di esame facilitate per il conseguimento della patente di guida, considerato che, l'art. 76, comma terzo, del d.P.R. n. 445 del 2000 dispone che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell'art. 46 del predetto d. P.R. n. 445 del 2000, si considerano come fatte a pubblico ufficiale, che il provvedimento di ammissione del candidato alla prova d'esame in forma orale costituisce l'atto pubblico nel quale la falsa dichiarazione viene trasfusa e che il mancato conseguimento della licenza media costituisce il presupposto - che l'autocertificazione ha la funzione di provare - per l'accesso a detta modalità di esame.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)