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Sez. 5, Sentenza n. 11792 del 15/12/2010 Ud. (dep. 24/03/2011) Rv. 249834 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falsa attestazione in ordine al giudizio riportato in sede di diploma di scuola media preordinata ad ottenere l'inserimento tra i volontari di ferma breve dell'esercito italiano - Integrazione del reato di cui all'art. 483 cod. pen. - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249834-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Integra il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che, nella domanda preordinata ad ottenere l'inserimento tra i volontari di ferma breve dell'esercito italiano, renda, ex art. 46 e 76 D.Lgs. n. 45 del 2000, false dichiarazioni in ordine al giudizio riportato in sede di diploma di licenza media; trattandosi di procedura amministrativa nella quale non solo il titolo di studio ma anche l'esito degli esami sostenuti assume rilievo nella valutazione comparativa dei richiedenti, con la conseguenza che all'autocertificazione del privato deve riconoscersi valenza probatoria anche con riguardo al giudizio riportato nel predetto diploma.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)