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Sez. 5, Sentenza n. 7108 del 15/12/2010 Cc. (dep. 23/02/2011) Rv. 249826 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falsa attestazione in ordine al giudizio conseguito in sede di diploma di scuola media, preordinata ad ottenere l'arruolamento nell'esercito italiano - Integrazione del reato di cui all'art. 483 cod. pen..
Stato
decisa il 2010-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249826-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Integra il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che, nella domanda preordinata ad ottenere l'arruolamento nell'esercito italiano, renda, ex art. 46 e 76 D.Lgs. n. 45 del 2000, false dichiarazioni in ordine al giudizio conseguito in sede di diploma di scuola media, sussistendo, nella specie, apposita previsione del bando di concorso - con espressa comminatoria di sanzioni penali nel caso di mendaci dichiarazioni in ordine non solo al titolo di studio posseduto ma anche al giudizio conseguito - preordinata ad introdurre un criterio selettivo delle domande degli aspiranti sulla base del giudizio conseguito in sede di diploma, giudizio che, per l'effetto, si pone come elemento necessariamente ed indissolubilmente correlato al titolo di studio richiesto, quale componente essenziale di valutazione ed, al contempo, parametro di selezione ai fini dell'utile inserimento in graduatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)