Sez. 2, Sentenza n. 8684 del 17/08/1999 (Rv. 529346 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Cancellazione della causa dal ruolo nella fase collegiale - Riassunzione della causa davanti al giudice istruttore - Difformità dal modello legale - Configurabilità - Nullità Insussistenza - Provvedimento presidenziale di rimessione al collegio successivo alla data della fissata udienza istruttoria - Mancata comunicazione alla controparte rimasta contumace - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
La riassunzione del processo, a seguito di cancellazione della causa dal ruolo disposta dal collegio, davanti al giudice istruttore invece che davanti al collegio, benché difforme dal modello legale, non è affetta da nullità, essendo idonea al perseguimento dello scopo, tenuto presente che, a seguito della violazione della norma riguardante la ripartizione interna di funzioni tra organi appartenenti allo stesso ufficio, consegue solo la necessità della rimessione della causa al collegio; nel caso, poi, che la controparte non si costituisca, la medesima non può dolersi della mancata comunicazione del provvedimento di rimessione della causa al collegio, adottato dal presidente successivamente alla data dell'udienza indicata per la comparizione davanti al giudice istruttore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)