Sez. 3, Sentenza n. 2437 del 20/05/1989 (Rv. 462820 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE CON ATTO DI CITAZIONE - IDONEITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE CON ATTO DI CITAZIONE - IDONEITÀ.*
Nell'ipotesi di sospensione o interruzione del giudizio la riassunzione deve ritenersi ritualmente avvenuta anche con atto di citazione ove, avendo riguardo alla volontà oggettivamente manifestata nell'atto, la stessa risulti diretta alla prosecuzione del giudizio, e quindi alla sua riassunzione e non alla introduzione di un nuovo giudizio. (Conf 2162/83, mass n 427026; (Conf 66/77, mass n 383571; (Conf 3126/71, mass n 354465).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)