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Sez. U, Sentenza n. 24761 del 25/11/2009 (Rv. 610175 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza - Art. 5 della legge n. 94 del 1982 - Interpretazione - Cessione volontaria - Interessi legali sull'acconto - Decorrenza - Criteri.
Stato
decisa il 2009-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610175-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE

In tema d'indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, la disposizione di cui all'art. 5 della legge n. 94 del 1982, sostitutiva del precedente art. 23, secondo comma, della legge n. 1 del 1978, già modificata dall'art. 7 della legge n. 385 del 1980 - secondo la quale un acconto pari all'ottanta per cento di detta indennità deve essere corrisposto, entro sessanta giorni dall'immissione in possesso del suolo oggetto del procedimento espropriativo, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto o della stipulazione dell'atto di cessione volontaria - va interpretata nel senso che il diritto dell'espropriando all'acconto, con la decorrenza indicata, non può prescindere dall'accettazione dell'indennità provvisoria o da un atto di volontaria cessione dell'immobile; ne consegue che, in caso di cessione volontaria, gli interessi legali sulla somma di cui al predetto acconto decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di piena e formale accettazione dell'indennità-prezzo della cessione, e non già dal sessantesimo giorno successivo all'immissione in possesso.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1978 num. 1 art. 23, Legge 29/07/1980 num. 385 art. 7, Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)