Sez. 1, Sentenza n. 11292 del 28/08/2001 (Rv. 549094 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di espropriazione di occupazione d'urgenza - Disciplina dell'art. 5 della legge n. 94 del 1982 - Interpretazione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE
In tema d'indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, la disposizione di cui all'art. 5 della legge n. 94 del 1982, sostitutiva del precedente art. 23 della legge n. 1 del 1978, già modificata dall'art. 7 della legge n. 385 del 1980 (secondo la quale un acconto pari all'ottanta per cento di detta indennità deve essere corrisposto, entro sessanta giorni dall'immissione in possesso del suolo oggetto del procedimento espropriativo, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto o della stipulazione dell'atto di cessione volontaria dagli enti, aziende ed amministrazioni, in favore degli aventi diritto) va interpretato nel senso che il diritto dell'espropriando all'acconto, con la decorrenza indicata, non può prescindere dalla sua accettazione dell'indennità provvisoria o da un atto di volontaria cessione dell'immobile.
Riferimenti normativi: Legge 03/01/1978 num. 1 art. 23, Legge 29/07/1980 num. 385 art. 7, Legge 25/03/1982 num. 95 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)