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Sez. 3, Sentenza n. 42132 del 16/05/2019 Cc. (dep. 15/10/2019) Rv. 277174 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Prove ammesse nel giudizio - Mancata assunzione a seguito di revoca disposta da parte del giudice - Prova nuova ex art. 630, comma 1, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277174-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI

È inammissibile la richiesta di revisione fondata su prove preesistenti già ammesse nel giudizio e non assunte in quanto revocate dal giudice, non potendo tali prove essere ritenute "nuove" a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poichè la dichiarazione di revoca deve sempre intendersi come conseguenza di una valutazione, anche implicita, di superfluità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)