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Sez. 1, Sentenza n. 655 del 21/01/2000 (Rv. 533038 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Area fabbricabile - Cessione volontaria - Criterio di determinazione del prezzo ex legge n. 385 del 1980 - Declaratoria di illegittimità costituzionale - Conseguenze - Maggiore entità del prezzo definitivo - Domanda - Cognizione - Giudice competente.
Stato
decisa il 2000-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533038-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Quando il procedimento espropriativo si conclude con un contratto di cessione volontaria in base al prezzo determinato dalla legge n. 385 del 1980, salvo successivo conguaglio, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dei criteri di cui alla suddetta legge implica il diritto del cedente di ottenere, rispetto a quanto già incassato a titolo di accordo, la maggiore entità del prezzo definitivo, ma la relativa domanda, non rientrando tra le specifiche previsioni dell'art. 19 legge n. 865 del 1971, che, in via eccezionale, riserva alla corte d'appello le sole controversie relative all'opposizione alla stima definitiva, resta soggetta ai comuni criteri di determinazione della competenza, e, perciò, va rimessa alla cognizione del giudice di primo grado competente per valore.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)