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Sez. 1, Sentenza n. 14928 del 04/08/2004 (Rv. 575202 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - CONTROLLI - IN GENERE | Disciplina stabilita dall'art. 23 D.L. n. 66 del 1989 (conv. nella legge n. 144) - Contenuto - Applicabilità ai rapporti di durata in essere alla data della sua entrata in vigore - Affermazione.
Stato
decisa il 2004-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575202-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - CONTROLLI - IN GENERE

La norma contenuta nell'art. 23 D.L. n. 66 del 1989 (convertito, con mod. , nella legge n. 144 del 1989), secondo la quale (terzo comma) qualsiasi spesa deve essere assistita da un conforme provvedimento dell'organo munito di potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione dal ragioniere o dal segretario, a pena della costituzione del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore od il funzionario che abbiano consentito la prestazione del privato (quarto comma), è rivolta ad assicurare esigenze di risanamento economico ed opera sul piano soggettivo (con l'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento) e presuppone la validità del titolo dell'obbligazione. Anche se priva di retroazione, essa ha effetto sui contratti di tipo periodico o continuativo in corso alla data della sua entrata in vigore, per le obbligazioni che nascano dopo tale data.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 29/04/1989 num. 144 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)