diritto.io

Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 4407 del 23/02/2011 (Rv. 617014 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Procedimento penale - Provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Decorrenza - Ricorso per cassazione - Devoluzione alle Sezioni penali della Corte - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617014-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

Il ricorso per cassazione promosso, ai sensi dell'art. 99, comma 4, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il provvedimento del tribunale che, nell'ambito di un procedimento penale, abbia fissato la concreta decorrenza del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, introduce una controversia che rientra nell'ambito delle competenze delle Sezioni penali della Corte di cassazione, non avendo ad oggetto l'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed ausiliari del giudice, di cui all'art. 170 del medesimo decreto.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)