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Sez. 5, Sentenza n. 26088 del 30/12/2015 (Rv. 638051 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Compiuta giacenza - Perfezionamento per il destinatario - Trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 890 del 1982 - Rilevanza del ritiro del piego solo se anteriore - Conseguenze sul decorso del termine d'impugnazione dell'avviso di accertamento.
Stato
decisa il 2015-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638051-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

La notifica a mezzo posta, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché il termine per l'impugnazione (nella specie, di un avviso di accertamento) decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l'art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982, nell'attuale formulazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 4 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)