Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6242 del 10/03/2017 (Rv. 643481 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Compiuta giacenza – Ricezione della comunicazione di avvenuto deposito – Prova – Necessità – Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
La notificazione a mezzo posta (nella specie di un accertamento tributario), qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 490 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)