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Sez. L, Sentenza n. 6236 del 24/10/1986 (Rv. 448499 - 01)

DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - LICENZIAMENTO PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA - AMMISSIBILITÀ - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448499-01

DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - LICENZIAMENTO PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA - AMMISSIBILITÀ - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - ESCLUSIONE.*

Il licenziamento collettivo per riduzione di personale - che presuppone la permanenza in vita dell'azienda - non è equiparabile all'ipotesi di licenziamento per cessazione dell'attività della azienda, sicché è solo verificandosi tale ipotesi (la quale dà luogo ad una pluralità di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo) che viene meno, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), il divieto, stabilito dal primo comma dello stesso articolo, di licenziare le lavoratrici dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo d'interdizione dal lavoro previsto dall'art. 4 della stessa legge, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. (V 5498/83, mass n 430433).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)