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Sez. L, Sentenza n. 5498 del 26/08/1983 (Rv. 430433 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ DATRICE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430433-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ DATRICE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*

Il licenziamento collettivo per riduzione di personale (cui non si applicano le norme sui licenziamenti individuali), essendo collegato alla sola esigenza di un ridimensionamento dell'azienda, la cui attività è destinata a proseguire, pur se in Forma ridimensionata o ridotta, non può essere originato dalla messa in liquidazione della società datrice di lavoro, giacché, in tale ipotesi, l'attività produttiva è, invece, destinata a cessare del tutto. (V 1270/79, mass n 397504).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2449, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)