Sez. L, Sentenza n. 5498 del 26/08/1983 (Rv. 430433 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ DATRICE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ DATRICE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Il licenziamento collettivo per riduzione di personale (cui non si applicano le norme sui licenziamenti individuali), essendo collegato alla sola esigenza di un ridimensionamento dell'azienda, la cui attività è destinata a proseguire, pur se in Forma ridimensionata o ridotta, non può essere originato dalla messa in liquidazione della società datrice di lavoro, giacché, in tale ipotesi, l'attività produttiva è, invece, destinata a cessare del tutto. (V 1270/79, mass n 397504).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2449, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)